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Sez. L, Sentenza n. 6720 del 14/11/1986 (Rv. 448858 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PRESENTAZIONE DI NUOVA ISTANZA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DA PARTE DELL'INPS - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DI ORDINE GIUDIZIARIO CONSEGUENTE A RIGETTO DI PRECEDENTE ISTANZA - INTERESSE AD AGIRE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448858-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PRESENTAZIONE DI NUOVA ISTANZA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DA PARTE DELL'INPS - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DI ORDINE GIUDIZIARIO CONSEGUENTE A RIGETTO DI PRECEDENTE ISTANZA - INTERESSE AD AGIRE - SUSSISTENZA.*

Il riconoscimento del diritto alla pensione d'Invalidità, fatto dall'i.N.P.S. in Sede amministrativa a seguito di nuova istanza dell'assicurato presentata anteriormente all'Azione giudiziaria promossa al fine di ottenere la prestazione pensionistica in dipendenza della precedente istanza amministrativa non accolta, non determina la cessazione della materia del contendere, neppure parzialmente, e non preclude quindi l'Esercizio del potere-dovere del giudice di accertare l'esistenza, o meno, del diritto alla pensione che lo stesso istituto previdenziale abbia contestato nel giudizio. (V 3321/80, mass n 407125; (V 406/80, mass n 403781).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)