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Sez. 2, Sentenza n. 3486 del 26/04/1990 (Rv. 466846 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - CONTENUTO - EFFETTIVA VOLONTÀ DELLE PARTI DESUNTA DALL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE - IDENTIFICAZIONE DELL'OGGETTO.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466846-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - CONTENUTO - EFFETTIVA VOLONTÀ DELLE PARTI DESUNTA DALL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE - IDENTIFICAZIONE DELL'OGGETTO.*

La sentenza costitutiva che a norma dell'art. 2932 cod. civ. tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve recepire integralmente e fedelmente le previsioni negoziali delle parti quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare, alla quale il giudice deve provvedere, accertando come per qualunque altro contratto l'effettiva volontà delle parti, anche in ordine all'esatta identificazione dell'oggetto del contratto stesso, che se non individuato esattamente deve essere tuttavia individuabile, eventualmente anche con elementi acquisiti aliunde con riferimento ad altri Atti e documenti collegati a quello oggetto di valutazione. (V 6724/87, mass n 454942; (V 5716/87, mass n 454141).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)