Sez. 2, Sentenza n. 6724 del 05/08/1987 (Rv. 454942 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO NON CONCLUSO - CONTENUTO - ESATTA INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO NON CONCLUSO - CONTENUTO - ESATTA INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - AMMISSIBILITÀ.*
La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso ex art. 2932 cod. civ. deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali delle parti quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare. Ne consegue che il giudice, mentre non può, in linea di principio, modificare il contenuto del preliminare, non deve neppure limitarsi ad una semplice meccanica trasposizione di esso, ma è tenuto, come per ogni altro contratto, ad accettare la offensiva volontà delle parti, anche in ordine alla esatta identificazione dell'oggetto, e a trasfondere i risultati di tale indagine nella sentenza costitutiva che è chiamato ad emettere. (V 2761/82, mass n 420634; (V 37/79, mass n 396051; (V 1224/79, mass n 397448; (V 3509/71, mass n 355148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)