Sez. 6, Sentenza n. 2970 del 06/02/1978 Ud. (dep. 16/03/1978) Rv. 138328 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IMPIEGO - VENDITA - FRODI ALIMENTARI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IMPIEGO - VENDITA - FRODI ALIMENTARI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
Il fatto tipico preso in considerazione dalle norme relative alle frodi alimentari e la immissione nel commercio del prodotto adulterato o comunque irregolare; tale immissione si verifica quando il prodotto entra nella materiale disponibilita dell'operatore commerciale (grossista o dettagliante) che lo fornira ai consumatori. Il concetto "distribuito per il consumo", enunciato nella legge 30 aprile 1962, n 283 (come le analoghe espressioni "vendere" porre in vendita eccetera) prescinde dall'iter relativo all'esecuzione del contratto secondo le norme del codice civile, e non prende in considerazione il momento in cui il venditore, nella vendita da piazza a piazza, si libera dell'Obbligo della consegna rimettendo la merce al vettore. (applicazione in tema di Competenza territoriale).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)