Sez. 1, Sentenza n. 1593 del 04/07/1984 Cc. (dep. 22/10/1984) Rv. 166226 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO - LUOGO DELLA CONSEGNA DELLA MERCE AL VETTORE O ALLO SPEDIZIONIERE - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPETENZA PER TERRITORIO.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO - LUOGO DELLA CONSEGNA DELLA MERCE AL VETTORE O ALLO SPEDIZIONIERE - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPETENZA PER TERRITORIO.*
Ai fini dell'individuazione del luogo di consumazione del reato di frode nell'Esercizio del commercio - nell'ipotesi di vendita di merce da trasportare da una piazza all'altra - devesi far riferimento al luogo in cui il venditore, ai sensi dello art. 1510 cpv. Cod. civ., si libera dell'Obbligo della consegna rimettendo la cosa mobile al vettore o allo spedizioniere. (applicazione in tema di Competenza per territorio). (contra mass n 159222; (contra mass n 138328; (contra mass n 115532).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 39, Cod. Pen. art. 515, Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)