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Sez. 1, Sentenza n. 4112 del 02/03/2016 (Rv. 638860 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE | Fideiussione - Autorizzazione ex art. 1956 c.c. - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento - Ambito applicativo - Rilascio implicito o tacito - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638860-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di liberazione del fideiussione, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta "ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. (Nella specie, la S.C. ha confermato le decisione impugnata, che aveva considerato irrilevante la mancata richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiusssore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e dello stato di loro convivenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)