Sez. 1, Sentenza n. 3301 del 25/07/1977 (Rv. 386843 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NEI GIUDIZI IN CORSO - RICHIESTA DI PARTE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE D'UFFICIO - DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NEI GIUDIZI IN CORSO - RICHIESTA DI PARTE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE D'UFFICIO - DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Fuori dei casi in cui si verifichi alcuna delle situazioni che rendono insensibile il rapporto, perche ormai definito, alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale, il giudice deve tener conto dell'intervenuta pronuncia di incostituzionalita in applicazione del principio iura novit curia, indipendentemente, quindi, da una richiesta di parte in tal senso, qualunque sia lo stato e il grado del giudizio ed anche se la sua sentenza gia sia stata in precedenza deliberata e non abbia ancora acquistato giuridica esistenza mediante la pubblicazione nei modi prescritti dall'ordinamento.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)