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Sez. 1, Sentenza n. 5816 del 05/11/1981 (Rv. 416534 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ARTT. 4 DELLA LEGGE N. 825 DEL 1971 E 1 DEL D.P.R. N. 599 DEL 1973 - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1981-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416534-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ARTT. 4 DELLA LEGGE N. 825 DEL 1971 E 1 DEL D.P.R. N. 599 DEL 1973 - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI.*

La declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 42 del 26 marzo 1980) degli artt. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 e 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi - costituendo ius superveniens di immediata applicazione ai rapporti non ancora definiti - implica che, nei giudizi pendenti, in cui sia in contestazione un'iscrizione a ruolo fondata su tali norme, va rilevata d'ufficio l'illegittimità della stessa, conseguente al venir meno delle Disposizioni che l'autorizzavano. (V 3998/79, mass n 400467; (V 3301/77, mass n 386843; (V 2984/77, mass n 386535).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 art. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)