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Sez. 1, Sentenza n. 98 del 08/01/1998 (Rv. 511363 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Preventivo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto - Indefettibilità - Esclusione - Mancato ricorso al Prefetto - Impugnazione del verbale di accertamento ex art. 205 Cod. strad. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511363-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

La tutela giudiziale contro le sanzioni amministrative irrogate per la violazione della disciplina della circolazione stradale deve essere garantita al loro destinatario indipendentemente dal previo esperimento del ricorso amministrativo, che costituisce rimedio facoltativo; pertanto, lo speciale procedimento di opposizione previsto dall'art. 205 cod. strad. è applicabile anche nei casi in cui il titolo della pretesa creditoria dell'Amministrazione sia rappresentato dal verbale di accertamento divenuto esecutivo e non dall'ordinanza ingiunzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)