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Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 12/06/1997 (Rv. 505140 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento asseritamente esecutivo per mancata presentazione del ricorso al prefetto - Impugnazione dello stesso - Assimilabilità del verbale all'ordinanza ingiunzione ex legge n. 689 del 1981 - Sua apponibilità anche in assenza del previo ricorso al prefetto - Procedimento ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 citata - Applicabilità - Competenze per materia del Pretore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505140-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni stradali, l'impugnazione del verbale di accertamento, che abbia acquisito forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 terzo comma del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, è assimilabile all'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e, pertanto, in applicazione di tali norme, è devoluta in via esclusiva alla cognizione del pretore, a far tempo dall'abrogazione dell'art. 7 terzo comma cod. proc. civ. sulla ripartizione della competenza fra pretore e giudice di pace.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)