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Sez. L, Sentenza n. 875 del 28/03/1974 (Rv. 368771 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - FATTORI SOGGETTIVI ED ECONOMICO-SOCIALI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368771-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - FATTORI SOGGETTIVI ED ECONOMICO-SOCIALI - RILEVANZA.*

L'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636 collega il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita non solo al carattere invalidante dello stato psico-fisico dell'assicurato, ma anche ai fattori soggettivi ed economico-sociali; questi ultimi fattori assumono Rilevanza particolare nei casi in cui la residua capacita di lavoro rasenti la percentuale invalidante e condizioni le capacita di guadagno per le limitate possibilita d'impiego delle residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. (V 2186'73, mass n 365417).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)