Sez. L, Sentenza n. 875 del 28/03/1974 (Rv. 368771 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - FATTORI SOGGETTIVI ED ECONOMICO-SOCIALI - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - FATTORI SOGGETTIVI ED ECONOMICO-SOCIALI - RILEVANZA.*
L'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636 collega il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita non solo al carattere invalidante dello stato psico-fisico dell'assicurato, ma anche ai fattori soggettivi ed economico-sociali; questi ultimi fattori assumono Rilevanza particolare nei casi in cui la residua capacita di lavoro rasenti la percentuale invalidante e condizioni le capacita di guadagno per le limitate possibilita d'impiego delle residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. (V 2186'73, mass n 365417).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)