Sez. 2, Sentenza n. 2186 del 26/07/1973 (Rv. 365417 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - FATTORI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - FATTORI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RILEVANZA.*
Per stabilire l'esistenza e l'entita della riduzione della capacita di guadagno dell'assicurato, il giudice deve bensi prendere le mosse dalla riduzione della sua capacita di lavoro, ma deve tener conto altresi delle altre condizioni soggettive (eta, attitudini tecnico-professionali, ecc), della natura piu o meno usurante delle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato stesso e dei fattori estrinseci, ambientali ed economico-sociali, che possono influire sulla concreta possibilita di utile impiego delle residue energie lavorative. (V 875/73, mass n 363202).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)