Sez. 3, Sentenza n. 3906 del 06/12/1968 (Rv. 337413 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA- PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - MEDICO CHIRURGO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA- PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - MEDICO CHIRURGO - CONDIZIONI.*
La responsabilita professionale del sanitario va circoscritta ai casi nei quali egli, per negligenza od imperizia gravi, non si attenga a quei metodi di accertamento e di cura divenuti di uso comune perche acquisiti alla ricerca scientifica ed alla pratica, con riferimento non gia all'esito finale della terapia, ma all'impiego dei mezzi diretti a conseguire la guarigione, in quanto il rapporto giuridico che si instaura fra medico e paziente ha per oggetto una obbligazione di comportamento e non di risultato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)