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Sez. 3, Sentenza n. 3044 del 13/10/1972 (Rv. 360810 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - OBBLIGHI DEL SANITARIO - INADEMPIMENTO - ESTREMI - RESPONSABILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1972-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360810-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - OBBLIGHI DEL SANITARIO - INADEMPIMENTO - ESTREMI - RESPONSABILITA - PRESUPPOSTI.*

Le obbligazioni inerenti all'Esercizio della professione sanitaria sono 'di comportamentò e non 'di risultatò, nel senso che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. In conseguenza l'inadempimento del sanitario e costituito, non gia dall'esito sfortunato della terapia e dal mancato conseguimento della guarigione del paziente, ma dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attivita professionale, sempre che, in presenza di problemi tecnici di particolare difficolta, tale violazione sia qualificata dal dolo o dalla colpa grave. (V 3906'68, mass n 337413).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)