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Sez. U, Sentenza n. 4585 del 14/07/1981 (Rv. 415301 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1981-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415301-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, ai sensi della legge 23 dicembre 1966 n 1147 - non modificata dalla legge n 1034/71 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali - sono devolute al giudice ordinario le controversie in materia di eleggibilita e decadenza, in quanto inerenti a diritti soggettivi, e al giudice amministrativo le controversie in materia di operazioni elettorali, in quanto concernenti interessi legittimi. Esula, pertanto, dalla Competenza del giudice ordinario il ricorso inteso a contestare la regolarita delle operazioni elettorali per essersi svolte sulla base di liste autenticate da organo incompetente. (V 1382/78, mass n 390761; (V 5267/77, mass n 388919; (V 4559/77, mass n 388162; (V 2741/75, mass n 376742).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)