Sez. L, Sentenza n. 13637 del 11/06/2007 (Rv. 597685 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Personale delle esattorie e delle ricevitorie - Fondo di previdenza - Diritto alla restituzione del settantacinque per cento dei contributi versati ex art. 32, secondo comma, legge n. 377 del 1958 - Tempestività dell'esercizio - Compimento dell'età pensionabile - Rilevanza - Epoca della presentazione della domanda di pensione - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Ai fini della tempestività dell'esercizio della facoltà di richiedere la restituzione del settantacinque per cento dei contributi versati al Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge n. 377 del 1958, l'art. 7 della legge n. 587 del 1971 ha fissato un termine di decadenza per l'esercizio del diritto potestativo spettante all'assicurato - entro il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo - agli effetti del quale rileva il compimento dell'età pensionabile, momento in cui si perfeziona il diritto al pensionamento di vecchiaia, e non già l'epoca della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, rilevante agli effetti della decorrenza del trattamento previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 art. 32, Legge 29/07/1971 num. 587 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)