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Sez. 1, Sentenza n. 6203 del 01/06/1991 (Rv. 472476 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto | Natura - Carattere recettizio - Esclusione - Manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito - Efficacia - Annotazione di un debito nel bilancio di una società di capitali - Idoneità dell'atto ad interrompere la prescrizione - Requisiti.
Stato
decisa il 1991-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472476-01

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto

Il riconoscimento del diritto, al fine dell'interruzione della prescrizione (art. 2944 cod. civ.), non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede solo una manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità. Pertanto, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione l'annotazione di un debito nel bilancio di una società di capitali, che è un atto sottoposto a forma legale di pubblicità, nel caso in cui tale annotazione sia accompagnata da tutti gli elementi specificativi dell'obbligazione (entità, causale, soggetto creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)