Sez. L, Sentenza n. 5939 del 27/06/1996 (Rv. 498323 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura - Carattere recettizio - Esclusione - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Volontarietà dell'atto e consapevolezza del debito - Sufficienza - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Nella specie i giudici di merito - con decisione confermata dalla S.C. - avevano ritenuto interruttiva della prescrizione del diritto al compenso per lavoro straordinario maturato da dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato la comunicazione dell'ente diretta ai capi degli uffici e per conoscenza a tutto il personale nella quale si precisava che "non hanno in atto motivo di sussistere i manifestati timori circa la decorrenza della prescrizione", benché alla liquidazione delle relative competenze fosse d'ostacolo la mancanza di un provvedimento legislativo che garantisse la copertura finanziaria dell'esborso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)