Sez. 2, Sentenza n. 9294 del 05/08/1992 (Rv. 478449 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Prove - Nuove - In genere | Novità della prova testimoniale in secondo grado - Configurabilità - Condizioni.
Impugnazioni civili - Appello - Prove - Nuove - In genere
Ricorre il requisito della novità della prova testimoniale in secondo grado, ai sensi ed agli effetti dell'art. 345 cod. proc. civ., quando la prova stessa non espletata in primo grado perché ritenuta inammissibile per difetto di specificità nella formulazione dei capitoli, sia formulata in appello mediante la deduzione di capitoli dettagliatamente e specificamente articolati, tenendo conto che detta novità và riscontrata con riferimento al tipo ed al contenuto delle prove effettivamente assunte nella precedente fase processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)