Sez. 2, Sentenza n. 10761 del 09/07/2003 (Rv. 564900 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Configurabilità - Requisiti - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
In tema di acquisizione di prove in appello, l'art. 345 cod. proc. civ. (testo previgente) ne esclude l'ammissibilità solo se dello stesso tipo di quelle assunte in primo grado e dirette a contrastarne le risultanze, ovvero se non assunte per decadenza della parte interessata. Ne consegue che non incorre in tale divieto la richiesta di prova testimoniale, formulata per la prima volta in sede di gravame, vertente su circostanze che in primo grado abbiano formato oggetto di prova per documenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)