Sez. U, Sentenza n. 12906 del 30/12/1998 (Rv. 521979 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. | Occupazione di fondo privato successiva all'inefficacia del decreto di occupazione d'urgenza ex art. 20 legge n. 865 del 1971 - Azioni di reintegrazione o manutenzione - Ammissibilità - Divieto per il giudice ordinario di condanna dell'Amministrazione ad un facere - Operatività - Esclusione.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A.
L'apprensione del fondo del privato da parte dell'Amministrazione, ove successiva al decorso di tre mesi dal decreto prefettizio autorizzativo dell'occupazione temporanea e d'urgenza, e quindi al venir meno dell'efficacia del decreto stesso, integra un comportamento di fatto, non riconducibile nell'ambito dell'attività pubblicistica dell'Amministrazione medesima, con la conseguenza che, a fronte di tale apprensione, il privato può esperire azione di reintegrazione o manutenzione nel possesso, non operando in tale situazione il divieto per il giudice ordinario di condanna dell'Amministrazione ad un "facere", divieto riguardante la diversa ipotesi di attività rientranti nella sfera dei poteri e delle finalità istituzionali di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 71, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)