Sez. U, Sentenza n. 470 del 20/01/1987 (Rv. 450203 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. - OCCUPAZIONE DI UN FONDO PRIVATO SUCCESSIVA ALLA INTERVENUTA INEFFICACIA DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA DI TALE BENE EX ART. 20 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - AZIONE DI REINTEGRAZIONE O MANUTENZIONE - AMMISSIBILITÀ - DIVIETO PER IL GIUDICE ORDINARIO DI CONDANNA DELLA P.A. AD UN FACERE EX ART. 4 LEGGE 20 MARZO 1865 N. 2248 ALL. E - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. - OCCUPAZIONE DI UN FONDO PRIVATO SUCCESSIVA ALLA INTERVENUTA INEFFICACIA DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA DI TALE BENE EX ART. 20 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - AZIONE DI REINTEGRAZIONE O MANUTENZIONE - AMMISSIBILITÀ - DIVIETO PER IL GIUDICE ORDINARIO DI CONDANNA DELLA P.A. AD UN FACERE EX ART. 4 LEGGE 20 MARZO 1865 N. 2248 ALL. E - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
L'apprensione del fondo del privato da parte dell'amministrazione, ove successiva al decorso di tre mesi dal decreto prefettizio autorizzativo dell'occupazione temporanea e d'urgenza, e quindi al venir meno dell'efficacia del decreto stesso (art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865), integra un comportamento di fatto, non riconducibile nell'ambito dell'attività pubblicistica della amministrazione medesima. A fronte di detta apprensione, pertanto, deve ritenersi esperibile da parte del privato Azione di reintegrazione o manutenzione nel possesso (sempre che non si sia verificata l'Estinzione dei suoi diritti per effetto della irreversibile acquisizione del bene nella realizzazione di opera pubblica), non operando in tale situazione il divieto per il giudice ordinario di condanna della amministrazione ad un "facere" (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E), riguardante la diversa ipotesi delle attività rientranti nella sfera dei poteri e delle sue finalità istituzionali di essa. (V 3380/82, mass n 421359).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)