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Sez. 5 - , Sentenza n. 8814 del 29/03/2019 (Rv. 653352 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessaria indicazione del nominativo del delegato - Omissione - Nullità della delega e dell'atto impositivo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653352-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)