Sez. 5 - , Sentenza n. 2221 del 02/02/2021 (Rv. 660467 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso accertamento - Sottoscrizione del funzionario delegato - Posteriorità rispetto al trasferimento del delegante - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, è valido l'avviso di accertamento che sia stato sottoscritto da un funzionario, delegato dal capo dell'ufficio, successivamente al trasferimento di quest'ultimo ad altra sede, in quanto la delega di firma costituisce un atto di natura organizzativa intercorrente tra organi del medesimo ufficio in rapporto di subordinazione gerarchica e avente titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente ad esso preposto, e non tra le persone fisiche che rivestono le rispettive funzioni, sicché il trasferimento della persona fisica del delegante non incide, caducandolo, sul provvedimento organizzativo da lui emesso in virtù del quale l'atto firmato dal delegato, ancorché frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66 com. 3, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)