Sez. 2, Sentenza n. 4363 del 04/07/1981 (Rv. 415053 - 01)
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - RAPPRESENTANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - RINUNCIA DEL PARROCO ALLA TITOLARITA DELLA PARROCCHIA - PERDITA DELLA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE PARROCCHIALE - MOMENTO RILEVANTE - CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DOPO LA RINUNCIA E FIRMA COME RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA CONTENENTE L'ATTO DI CITAZIONE - IRRILEVANZA.*
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - RAPPRESENTANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - RINUNCIA DEL PARROCO ALLA TITOLARITA DELLA PARROCCHIA - PERDITA DELLA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE PARROCCHIALE - MOMENTO RILEVANTE - CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DOPO LA RINUNCIA E FIRMA COME RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA CONTENENTE L'ATTO DI CITAZIONE - IRRILEVANZA.*
Poiche, data l'autonomia di organizzazione riconosciuta alla Chiesa cattolica dall'art 1 del concordato, il problema della rappresentanza degli enti ecclesiastici deve essere risolto in base alle norme del diritto canonico, la rinuncia del parroco alla titolarita della parrocchia comporta - dopo la comunicazione al parroco dell'accettazione da parte del vescovo - la perdita della rappresentanza dell'ente parrocchiale a norma dell'art 190 cod iur canonici, mentre e irrilevante, al fine di escludere tale perdita, la circostanza che il parroco rinunciatario abbia celebrato matrimoni dopo la rinuncia o che tale parroco abbia firmato l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di citazione come 'rappresentante legalè della parrocchia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Codice Straniero CittĂ del Vaticano art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)