Sez. L, Sentenza n. 3589 del 12/06/1982 (Rv. 421550 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CASO DI MALATTIA DEL LAVORATORE - FACOLTÀ DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - ECCESSIVA MORBILITÀ - DECORSO DEL RELATIVO PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CASO DI MALATTIA DEL LAVORATORE - FACOLTÀ DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - ECCESSIVA MORBILITÀ - DECORSO DEL RELATIVO PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ.*
L'art. 2110, secondo comma, cod. civ. - che, per il caso di malattia del lavoratore, attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recedere dal rapporto soltanto dopo il protrarsi di tale evento oltre il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto) - prevale, come norma speciale, sia sulla disciplina generale delle obbligazioni (ed in particolare sugli artt. 1256 e 1464 cod. civ.), sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali (legge 15 luglio 1966 n. 604). Lo stesso articolo, inoltre, si riferisce non soltanto ad infermità di carattere unitario e continuativo, ma anche all'ipotesi di successione di malattie intermittenti o reiterate, ancorché frequenti e discontinue, in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità), sicché, anche in tale ipotesi, la legittimità del recesso è subordinata soltanto al decorso del periodo di comporto. (Conf 708/82, mass n 418504; (Conf 619/82, mass n 418374; (Conf 4378/81, mass n 415074; (Conf 4335/81, mass n 415053).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)