diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7255 del 06/12/1986 (Rv. 449327 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - IN GENERE - OBBLIGO DEL COEREDE DI RESTITUZIONE DEI FRUTTI MATURATI DURANTE LA COMUNIONE - DECORRENZA - DAL GIORNO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - DISPOSIZIONE EX ART. 1148 COD. CIV. - OPERATIVITÀ FUORI DELLA SFERA POSSESSORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449327-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - IN GENERE - OBBLIGO DEL COEREDE DI RESTITUZIONE DEI FRUTTI MATURATI DURANTE LA COMUNIONE - DECORRENZA - DAL GIORNO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - DISPOSIZIONE EX ART. 1148 COD. CIV. - OPERATIVITÀ FUORI DELLA SFERA POSSESSORIA - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo del coerede nei confronti della massa - relativamente alla restituzione dei frutti goduti manente comunione in virtù di un mero rapporto di detenzione del bene ereditario comune, che li ha prodotti - decorre dal giorno dell'apertura della successione e non già da quello (successivo) di proposizione dell'istanza di divisione giudiziale, stante che la norma dell'art. 1148 cod. civ. - attributiva al percettore di buona fede dei frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale - non estende la propria operatività fuori dell'ambito della sfera possessoria. (V 4131/76, mass n 382793; (V 2116/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)