Sez. 2, Sentenza n. 4131 del 10/11/1976 (Rv. 382793 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - IN GENERE - AUTOMATICA ATTRIBUZIONE DEI FRUTTI PRODOTTI DURANTE LA COMUNIONE EREDITARIA - ESCLUSIONE - ACQUISIZIONE DA PARTE DI UN EREDE DI FRUTTI MATURATI DURANTE LA COMUNIONE E PRODOTTI DA BENI POI ASSEGNATIGLI PER DIVISIONE FATTA DAL TESTATORE - DEBITO VERSO I COEREDI - SUSSISTENZA - DIRITTI DEI COEREDI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - IN GENERE - AUTOMATICA ATTRIBUZIONE DEI FRUTTI PRODOTTI DURANTE LA COMUNIONE EREDITARIA - ESCLUSIONE - ACQUISIZIONE DA PARTE DI UN EREDE DI FRUTTI MATURATI DURANTE LA COMUNIONE E PRODOTTI DA BENI POI ASSEGNATIGLI PER DIVISIONE FATTA DAL TESTATORE - DEBITO VERSO I COEREDI - SUSSISTENZA - DIRITTI DEI COEREDI.*
Gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione agli assegnatari dei frutti (naturali o civili) che i beni medesimi abbiano prodotto durante lo stato di comunione. Questi, ove non distribuiti fra i coeredi, in proporzione delle quote, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione. Ne consegue che l'acquisizione da parte di un erede di frutti maturati durante la comunione, ancorche prodotti da beni poi assegnatigli per norma dettata dal testatore (art 733 cod civ), fa sorgere un corrispondente suo debito verso i coeredi (art 724 secondo comma cod civ), con il diritto di questi ultimi di effettuare prelevamenti dalla massa ereditaria in proporzione delle rispettive quote (art 725 primo comma cod civ). (V 2116/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 733
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)