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Sez. 3, Sentenza n. 1526 del 25/05/1971 (Rv. 351886 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELLA SOMMA VERSATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - ELEMENTI SUFFICIENTI.*
Stato
decisa il 1971-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351886-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELLA SOMMA VERSATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - ELEMENTI SUFFICIENTI.*

La mancata indicazione della somma dell'effettuato deposito per il caso di soccombenza non incide sul soddisfacimento dell'esigenza cui e preordinata la menzione nel ricorso della bolletta di deposito. Invero, gli altri elementi, quali il numero, data e ufficio del registro ricevente, sono sufficienti per dare certezza e, in ogni caso, per consentire la verifica che il deposito e stato effettuato nella misura prescritta anteriormente alla proposizione dell'impugnazione. (Conf 1422'70, mass n 347212).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)