diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1422 del 12/09/1970 (Rv. 347212 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ELEMENTI SUFFICIENTI - MANCATA INDICAZIONE DELLA SOMMA DEPOSITATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347212-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ELEMENTI SUFFICIENTI - MANCATA INDICAZIONE DELLA SOMMA DEPOSITATA - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'ammissibilita del ricorso ex art 366, n 5 cod proc civ e sufficiente che sia indicato l'ufficio del registro presso il quale il deposito e stato effettuato, della data del deposito e del numero di quietanza. (nella specie e stata ritenuta irrilevante la mancata indicazione della somma depositata, osservandosi che gli altri elementi indicati avrebbero consentito l'agevole accertamento, presso l'ufficio del registro, che era quello del luogo dove risiedevano le parti, dove esercitano il loro ministero i rispettivi difensori e dove avevano Sede gli uffici giudiziari aditi nei precedenti gradi del giudizio, della regolarita dell'adempimento di cui all'art 364 cod proc civ). (V 3806'68, mass n 337230).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)