Sez. 1, Sentenza n. 2800 del 24/07/1969 (Rv. 342575 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNA DELLE PARTI - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE SCRITTA DEL CONSENSO - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNA DELLE PARTI - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE SCRITTA DEL CONSENSO - NECESSITA.*
In un contratto per il quale sia richiesta la Forma scritta 'ad substantiam' non e sufficiente ad integrare il consenso della parte, che non abbia sottoscritto l'atto, una postuma manifestazione, giudiziale o stragiudiziale, desumibile per implicito anche da 'facta concludentià , della volonta di quest'ultimo di avvalersi dell'atto. E, invece sempre necessario che la postuma manifestazione del consenso della parte, che non ha sottoscritto l'atto risulti da uno scritto diretto all'altra parte e posto in essere al fine specifico di manifestare una tale volonta. (V. 2566-67, massima n. 329922).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)