Sez. 1, Sentenza n. 2566 del 21/10/1967 (Rv. 329922 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNA DELLE PARTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO - PERFEZIONAMENTO DEL NEGOZIO - PRODUZIONE DA PARTE DEGLI AVENTI CAUSA - IRRILEVANZA - MANIFESTAZIONE SCRITTA DEL CONSENSO - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNA DELLE PARTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO - PERFEZIONAMENTO DEL NEGOZIO - PRODUZIONE DA PARTE DEGLI AVENTI CAUSA - IRRILEVANZA - MANIFESTAZIONE SCRITTA DEL CONSENSO - NECESSITA.*
Il contratto di compravendita immobiliare, per il quale e richiesta ad substantiam la Forma scritta, deve ritenersi perfezionato quando la parte, che non ha sottoscritto la scrittura privata, la produca in giudizio con il proposito di avvalersene, a meno che, anteriormente a tale produzione, il contraente che l'ha sottoscritto, non abbia revocato il proprio consenso. Tale principio non puo valere nel caso in cui la produzione in giudizio avvenga ad opera degli eredi o degli aventi causa della parte contraente che non l'ha sottoscritta. La manifestazione postuma di consenso posta in essere in via stragiudiziale puo essere implicita, ma non tacita, e deve sempre risultare da uno scritto diretto alla controparte, non essendo a tale scopo sufficiente il mero comportamento, tenuto anche per lungo tempo, da colui che non ha sottoscritto l'atto in relazione all'immobile in esso considerato, come il possesso pacifico ed indisturbato, il pagamento dei Tributi ed altri fatti, ancorche univoci e concludenti nel senso che essi presuppongano la compravendita. (Cfr. 322261 320340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)