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Sez. L, Sentenza n. 5 del 03/01/1984 (Rv. 432249 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - MANSIONI - INQUADRAMENTO NELLE CAT. B1 - REQUISITI - ECCEZIONI IN SEDE APPLICATIVA - COMPETENZA DEGLI ORGANI A CIÒ PREPOSTI - SOSTITUZIONE DI UNA PROPRIA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-03
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432249-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - MANSIONI - INQUADRAMENTO NELLE CAT. B1 - REQUISITI - ECCEZIONI IN SEDE APPLICATIVA - COMPETENZA DEGLI ORGANI A CIÒ PREPOSTI - SOSTITUZIONE DI UNA PROPRIA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il giudice del merito, nel controllare l'esattezza o meno della qualifica attribuita al lavoratore, non può sostituire il proprio giudizio a quello operato dalle parti in Sede di contrattazione collettiva. Pertanto, la circostanza che l'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'ENEL, elencando le mansioni comportanti l'inquadramento nella cat. B/1, stabilisca tale inquadramento soltanto per il conduttore di unità di centrale termica addetto a gruppo di potenza unitaria superiore a 100 mw o di potenza pari o superiore a 70 mw e con pressione di 100 atmosfere e, considerando esemplificativa detta elencazione, preveda eccezioni in Sede applicativa, non consente al giudice di sostituire una propria valutazione a quella degli organi (direzioni territoriali dell'ENEL e segreteria delle organizzazioni sindacali) cui per contratto compete di costituire le anzidette eccezioni, dovendo lo stesso giudice limitarsi a controllare l'osservanza, da parte di tali organi, dei criteri dettati dallo stesso contratto per l'individuazione di qualifiche e mansioni in Sede territoriale. (Conf 2314/82, mass n 420194).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)