Sez. L, Sentenza n. 2314 del 15/04/1982 (Rv. 420194 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - MANSIONI - INQUADRAMENTO NELLA CAT. B1 - REQUISITI - ECCEZIONI IN SEDE APPLICATIVA - COMPETENZA DEGLI ORGANI A CIÒ PREPOSTI - SOSTITUZIONE DI UNA PROPRIA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - MANSIONI - INQUADRAMENTO NELLA CAT. B1 - REQUISITI - ECCEZIONI IN SEDE APPLICATIVA - COMPETENZA DEGLI ORGANI A CIÒ PREPOSTI - SOSTITUZIONE DI UNA PROPRIA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il giudice del merito, nel controllare l'esattezza o meno della qualifica attribuita al lavoratore, non può sostituire il proprio giudizio tecnico-economico a quello operato dalle parti in Sede di contrattazione collettiva. Pertanto, la circostanza che l'art. 15 del C.C.n.L. del 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'e.N.E.L., elencando le mansioni comportanti l'inquadramento nella cat. B1, stabilisca tale inquadramento soltanto per il conduttore di unità di centrale termica addetto a gruppo di potenza unitaria superiore a 100 mw o di potenza pari o superiore a 70 mw e con pressione di 100 atmosfere e, considerando esemplificativa detta elencazione, preveda eccezioni in Sede applicativa non consente al giudice di sostituire una propria valutazione a quella degli organi (direzioni territoriali dell'e.N.E.L. e segreteria delle organizzazioni sindacali) cui per contratto compete di costituire le anzidette eccezioni, dovendo lo stesso giudice limitarsi a controllare l'osservanza, da parte degli organi predetti, dei criteri dettati dallo stesso contratto per l'individuazione di qualifiche e mansioni in Sede territoriale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)