Sez. U, Sentenza n. 408 del 06/06/2000 (Rv. 537275 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Determinazione - Programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate - Commisurazione agli interessi legali sull'indennità di esproprio - Applicabilità - Riferimento esclusivo al valore venale del bene espropriato - Esclusione - Dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost. - Manifesta infondatezza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
L'indennità di occupazione di immobili finalizzata alla espropriazione per pubblica utilità deve essere determinata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al tasso degli interessi legali, dell'indennità dovuta per la espropriazione stessa, e non al valore venale del bene, anche con riferimento alle ipotesi in cui l'indennità di esproprio sia calcolata con criteri speciali, come quello, di cui all'art. 13 della legge n. 2892 del 1885, sul risanamento della città di Napoli, della media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, richiamato dall'art. 80 della legge n. 219 del 1981, sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate del Mezzogiorno. Detta disciplina è manifestamente rispettosa del dettato degli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., alla stregua del principio, ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale (v., con riguardo specificamente al criterio di valutazione dell'indennità di esproprio previsto dalla legge n. 2892 del 1885, la sentenza n. 15 del 1976 e l'ordinanza n. 607 del 1987), secondo cui l'indennizzo espropriativo, che pure deve essere serio, congruo ed adeguato, non deve, tuttavia, necessariamente assicurare all'espropriato il diritto ad un ristoro esattamente commisurato al valore venale del bene, onde è legittimo, per il calcolo del "quantum" indennitario, prevedere la combinazione di più criteri, purché almeno uno di essi sia agganciato al valore venale. Del resto, sia la legge n. 2892 del 1885, sia la legge n. 219 del 1981, che alla prima si richiama, recano interventi speciali diretti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a gravi calamità naturali, con attribuzione al legislatore del potere di valutare discrezionalmente la disciplina sostanziale e processuale applicabile.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)