Sez. 1, Sentenza n. 22395 del 05/09/2008 (Rv. 604609 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Espropriazione di suoli a vocazione edificatoria - Indennità di occupazione temporanea - Criteri di calcolo - Riferimento agli interessi legali sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione - Possibilità - Motivazione - Riferimento al difetto di elementi comprovanti un diverso maggiore pregiudizio - Sufficienza - Adozione di ogni altro criterio - Adeguata motivazione - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Nel caso di occupazione preordinata alla successiva espropriazione, quando si tratti di suoli a vocazione edificatoria e non vi siano disposizioni che fissino criteri diversi, la relativa indennità, in base alle disciplina generale prevista dall'art. 72, comma 4, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va liquidata attribuendo all'immobile il medesimo valore ai fini della determinazione tanto dell'indennità di occupazione, quanto di quella di espropriazione, indipendentemente dai criteri di liquidazione di quest'ultima e, quindi, in misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità che è (o sarebbe) dovuta per l'espropriazione dell'area occupata (e non con riferimento al valore venale del bene). Tale percentuale può essere riferita al saggio corrente degli interessi legali e la relativa scelta, pur non dovendo essere necessariamente commisurata al saggio anzidetto, resta devoluta al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, tuttavia, là dove ritenga di far ricorso al criterio sussidiario degli interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione del bene, argomentando dal "difetto di elementi comprovanti un diverso maggiore pregiudizio", non è tenuto a motivare ulteriormente la decisione di essersi avvalso di tale criterio, che rispecchia le caratteristiche oggettive dell'immobile e che risulta idoneo a fungere, in via presuntiva, da parametro pienamente reintegrativo del pregiudizio subito da chi ha dovuto sopportare l'occupazione medesima, restando piuttosto lo stesso giudice obbligato a motivare congruamente l'adozione di ogni altro criterio di calcolo diverso da quello degli interessi legali.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)