diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8696 del 18/08/1999 (Rv. 529354 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Diritto del superstite ad una quota percentuale del trattamento di integrazione al minimo già spettante al defunto - Diritto distinto dal diritto a pensione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di decorrenza del termine di decadenza sostanziale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970.
Stato
decisa il 1999-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529354-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

In ipotesi di domanda di prestazione previdenziale proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992, il termine decennale di decadenza sostanziale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 dal diritto ad ottenere che la pensione di reversibilità sia comprensiva anche di una quota percentuale dell'integrazione al minimo già spettante al dante causa comincia a decorrere fin da quando, col provvedimento di liquidazione della pensione di reversibilità e poi, via via, col pagamento dei singoli ratei in misura ridotta, il beneficiario sia grado di rendersi conto delle modalità di liquidazione della suddetta pensione e della relativa base di calcolo, senza che, pertanto, il termine di decadenza possa ritenersi decorrente dalla presentazione di una, peraltro non necessaria, specifica istanza amministrativa di liquidazione della componente integrativa, atteso che il diritto alla pensione di reversibilità spettante al superstite è configurabile come diritto autonomo ed unitario ad una quota del trattamento spettante al titolare della pensione diretta, senza possibilità di individuare, nell'ambito di essa, un distinto diritto alla percentuale di integrazione al minimo già spettante al dante causa, laddove diverso è il caso del diritto all'integrazione al minimo autonomamente spettante al beneficiario sulla pensione di reversibilità unitariamente considerata (ossia già comprensiva della percentuale di integrazione al minimo già spettante al titolare di pensione diretta), configurandosi quest'ultimo come diritto distinto e diverso rispetto al diritto e pensione.

Riferimenti normativi: DPR 10/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)