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Sez. L, Sentenza n. 7426 del 09/08/1997 (Rv. 506637 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Termine ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 con gli effetti ex art. 6 D.L. n. 103 del 1991 - Decorrenza - Dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo (ove proposto) - Integrazione al minimo della pensione - Carattere autonomo del relativo diritto - Configurabilità - Conseguenze sulla decorrenza del termine di proposizione della domanda giudiziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506637-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

Con riferimento alla richiesta di integrazione al minimo della pensione, il termine di decadenza di dieci anni per la proposizione delle azioni giudiziarie in materia pensionistica previsto dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, decorre - anche se è applicabile (in relazione alla data di instaurazione del giudizio) l'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991 (convertito dalla legge n. 166 del 1991), che ha conferito al termine gli effetti sostanziali dallo stesso articolo precisati - solo dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo contro la reiezione della domanda inerente all'integrazione stessa (sempreché tale ricorso sia proposto: cfr. art. 6 citato, primo comma), e non invece dalla data di liquidazione della pensione senza integrazione in difetto della relativa richiesta, considerato, su un piano generale, che l'art. 47 fa riferimento ad una " decisione " adottata nella sede amministrativa, e quindi a questioni che abbiano formato oggetto del procedimento amministrativo, e, su un piano specifico, che l'integrazione al minimo forma oggetto di un diritto autonomo e non è invece parte integrante del diritto a pensione. (Fattispecie relativa a giudizio proposto dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 103 del 1991 e prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992 per conseguire l'integrazione al minimo di pensione di riversibilità).

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)