diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17020 del 25/07/2014 (Rv. 632922 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Provvedimento di accoglimento della richiesta di rimborso - Limitazione alla sola sorta capitale - Riconoscimento del debito anche con riferimento agli interessi - Esclusione - Effetto interruttivo della prescrizione del credito degli interessi - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632922-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che accolga la richiesta del contribuente di rimborso dell'imposta versata limitatamente alla sorte capitale e non preveda il pagamento degli interessi moratori, non implica alcun riconoscimento del debito relativamente agli interessi medesimi e, quindi, non interrompe la prescrizione del relativo credito, soggetto alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2498, n. 4, cod. civ., attesa l'autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)