Sez. 2, Sentenza n. 390 del 09/02/1973 (Rv. 362344 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - CONDIZIONI - PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - CONDIZIONI - PENSIONE - DECORRENZA.*
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita il giudice puo tener conto delle infermita accertate nella fase contenziosa, anche se i relativi accertamenti siano stati omessi dallo istituto assicuratore, come aggravamento o come evoluzione peggiorativa delle affezioni morbose denunciate, con la conseguenza che la pensione decorrera dal mese successivo a quello in cui lo stato di invalidita si e verificato. (Conf 3139/72, mass n 360924).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)