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Sez. 2, Sentenza n. 390 del 09/02/1973 (Rv. 362344 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - CONDIZIONI - PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362344-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - CONDIZIONI - PENSIONE - DECORRENZA.*

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita il giudice puo tener conto delle infermita accertate nella fase contenziosa, anche se i relativi accertamenti siano stati omessi dallo istituto assicuratore, come aggravamento o come evoluzione peggiorativa delle affezioni morbose denunciate, con la conseguenza che la pensione decorrera dal mese successivo a quello in cui lo stato di invalidita si e verificato. (Conf 3139/72, mass n 360924).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)