Sez. 2, Sentenza n. 3139 del 19/10/1972 (Rv. 360924 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA- DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA- DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Ai fini del giudizio d'invalidita deve tenersi conto di tutte le malattie, ancorche insorte o scoperte successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o giurisdizionale, salva la decorrenza della pensione dal primo del mese successivo a quello della insorgenza della malattia che, aggiungendosi alle altre da luogo al giudizio di invalidita. (V 1900'72, mass nn 358972, 358973).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)