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Sez. 2, Sentenza n. 3139 del 19/10/1972 (Rv. 360924 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA- DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1972-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360924-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA- DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

Ai fini del giudizio d'invalidita deve tenersi conto di tutte le malattie, ancorche insorte o scoperte successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o giurisdizionale, salva la decorrenza della pensione dal primo del mese successivo a quello della insorgenza della malattia che, aggiungendosi alle altre da luogo al giudizio di invalidita. (V 1900'72, mass nn 358972, 358973).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)