Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 03)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Principio di non contestazione - Ambito - Preclusione per la contestazione dei fatti estintivi allegati dal convenuto in comparsa di risposta - Udienza ex art. 420 c.p.c.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI
Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite.
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)