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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023 (Rv. 666808 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Onere di contestazione - Oggetto - Fatti conosciuti dalla controparte - Necessità - Conseguenze - Onere della parte che lamenta la violazione del principio di non contestazione - Deduzione sulla conoscenza delle circostanze assunte come controverse - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666808-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)