Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 352 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3611
- Prova civile
- Testimoniale
- Ammissione (procedimento di)
- Facoltà di astensione
- Omessa previsione per i prossimi congiunti della parte
- Inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Il mancato richiamo - nell'art. 249 cod. proc. civ. - all'art. 350 cod. proc. pen., concernente il diritto dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal testimoniare, non può formare oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale, in quanto le regole poste nei commi secondo, terzo e quarto dello stesso art. 350 non sono estensibili al processo civile; ma, ancorché sussistesse egualmente il sospetto di incostituzionalità del precitato art. 249 cod. proc. civ. la relativa problematica è di competenza del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 249 cod. proc. civ., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti della parte tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile).
Norme impugnate
- art. 249 c.p.c.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Serrati Sabrina e Giausa Sonia, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1.a ss. dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice relatore Virgilio Andrioli.
punto 1.1
Con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 (notificata e comunicata il successivo 19; pubblicata nella G.U. n. 11/1.ss dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 14 R.O. 1987) nella controversia di lavoro intesa da Serrati Sabrina ad impugnare il licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro Giausa Sonia e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e nelle spese giudiziali, il Pretore di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, ha d'ufficio dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile.
punto 1.2
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in Camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
punto 3
La questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile non può essere decisa dalla Corte.
L'art. 249 c.p.c. estende al processo civile le disposizioni degli artt. 351 e 352 c.p.p. relative alla facoltà di astensione dei testimoni, e non anche l'art. 350 (Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare), modificato in virtù della l. 18 giugno 1955, n. 517, ma l'art. 350 non consta del solo co.1, che consente di astenersi ai prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei coimputati, ma si diffonde nei successivi tre commi a dettare regole che non possono essere estese al processo civile, e, pertanto, la questione sottoposta all'esame della Corte non può essere risolta con collegare l'illegittimità dell'art. 249 al mancato richiamo, nel medesimo, dell'art. 350.
D'altro canto, il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 249 non può essere eliminato con proclamare una sorta di "superiorità sostanziale" del processo penale sul processo civile perché in quest'ultimo ricevono garanzia beni che sono meritevoli di difesa in non minor misura di quelli che costituiscono oggetto del processo penale (si pensi alle questioni di stato e ai rapporti di lavoro).
Pertanto, la problematica va affidata al Parlamento (in tali sensi C. cost. 17 giugno 1987, n. 230 a proposito dei dipendenti della Corte dei Conti).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, sollevata per contrasto con l'art. 3 Cost. con ordinanza 4 dicembre 1986 dal Pretore di Lecce in funzione di giudice del lavoro (n. 14 r.o. 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze