Sez. 1, Sentenza n. 475 del 20/11/2003 Cc. (dep. 09/01/2004) Rv. 227642 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio per la presentazione della domanda di grazia-Impossibilità di differimento per un periodo superiore a sei mesi - Natura del termine.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
Il differimento dell'esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia (art. 147, comma primo n. 1 cod. pen.) non può superare complessivamente i sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell'ipotesi in cui la decisione sulla grazia non sia stata assunta in questo lasso di tempo, giacché la ratio legis è quella di impedire qualsiasi attività dilatoria con una puntuale e ragionevole determinazione di un periodo di sospensione valido in ogni caso e senza alcun riferimento alla eventuale decisione sulla grazia, la cui tempestività è assolutamente irrilevante.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 147 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)