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Sez. 1, Sentenza n. 399 del 10/01/2000 Cc. (dep. 20/04/2000) Rv. 215935 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare nei casi in cui potrebbe essere disposto il rinvio dell'esecuzione della pena - ApplicabilitĂ  dell'istituto anche nel caso di rinvio in pendenza di domanda di grazia.
Stato
decisa il 2000-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215935-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il potere, attribuito al tribunale di sorveglianza dall'art.47 ter, comma 1 ter, dell'ordinamento penitenziario, di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare in tutti i casi in cui potrebbe darsi luogo a rinvio obbligatorio o facoltivo dell'esecuzione della pena, ai sensi degli artt.146 e 147 cod. pen., può essere esercitato - atteso il carattere indifferenziato del richiamo ai citati articoli del codice penale - anche nel caso di possibile rinvio dell'esecuzione in pendenza di domanda di grazia, previsto dal n.1 dell'art.147.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 n. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)