Sez. 1, Sentenza n. 2169 del 02/03/1987 (Rv. 451399 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ - DISCIPLINA SPECIALE RELATIVA ALLA COMPETENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - NULLITÀ DEL BREVETTO DEDOTTO DAL CONVENUTO COME MERA ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ - DISCIPLINA SPECIALE RELATIVA ALLA COMPETENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - NULLITÀ DEL BREVETTO DEDOTTO DAL CONVENUTO COME MERA ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*
In tema di nullità di brevetto per marchio d'impresa, le speciali regole di Competenza fissate dagli artt. 56 e 59 del R.d. 21 giugno 1942 n.929 operano quando tale nullità venga chiesta con domanda principale o riconvenzionale e non anche quando venga dedotta dal convenuto come mera eccezione, al solo fine di contrastare una pretesa attrice che postuli la validità del brevetto stesso. (V 6180/84, mass n 437818; (V 3714/80, mass n 407568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 56, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)