Sez. 1, Sentenza n. 3714 del 11/06/1980 (Rv. 407568 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI - IN GENERE (INTERVENTO DEL PM) - OBBLIGATORIETA - NELLE CONTROVERSIE IN TEMA DI NULLITA DI BREVETTO - LIMITI - DEDUZIONE DELLA NULLITA IN VIA DI MERA ECCEZIONE IN UN GIUDIZIO AVENTE ALTRO OGGETTO PRINCIPALE - OBBLIGATORIETA DELL'INTERVENTO - ESCLUSIONE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI - IN GENERE (INTERVENTO DEL PM) - OBBLIGATORIETA - NELLE CONTROVERSIE IN TEMA DI NULLITA DI BREVETTO - LIMITI - DEDUZIONE DELLA NULLITA IN VIA DI MERA ECCEZIONE IN UN GIUDIZIO AVENTE ALTRO OGGETTO PRINCIPALE - OBBLIGATORIETA DELL'INTERVENTO - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di intervento del pubblico ministero, nelle controversie in tema di nullita di brevetto per invenzione industriale, ai sensi degli artt 70 cod proc civ e 78 del RD 29 giugno 1939 n 1127, sussiste quando la nullita medesima sia fatta valere in via d'Azione, cioe mediante domanda principale o riconvenzionale diretta ad ottenere in proposito un accertamento con efficacia di giudicato, non anche quando essa venga dedotta come mera eccezione, sicche la relativa questione debba essere decisa soltanto in via incidentale (nella specie, al fine dell'indagine sulla validita ed efficacia di un contratto di licenza di brevetto, nei rapporti fra i contraenti). (V 5840/78, mass n 395669).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)