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Sez. 3, Sentenza n. 3902 del 07/09/1977 (Rv. 387595 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE DEL CREDITORE PER IL PAGAMENTO DEL SUO CREDITO - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - SUSSISTENZA DI UN PAGAMENTO CON EFFETTO ESTINTIVO - IMPUTAZIONE DI ESSO A UN CREDITO DIVERSO - DEDUZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA A SUO CARICO.*
Stato
decisa il 1977-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387595-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE DEL CREDITORE PER IL PAGAMENTO DEL SUO CREDITO - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - SUSSISTENZA DI UN PAGAMENTO CON EFFETTO ESTINTIVO - IMPUTAZIONE DI ESSO A UN CREDITO DIVERSO - DEDUZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA A SUO CARICO.*

Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito e tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche a provare il mancato pagamento, poiche il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioe puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'Onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso. L'Onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, percio, un prius logico rispetto all'Onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'Onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo. (Conf 2450/73, mass n 365859).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)