Sez. 3, Sentenza n. 9147 del 14/10/2015 Cc. (dep. 04/03/2016) Rv. 266399 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Esecuzione di un provvedimento di dissquestro - Dopo la chiusura delle indagini preliminari - Giudice competente - Individuazione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria competente a dare esecuzione all'ordinanza di dissequestro è, ai sensi degli artt. 92 e 104 disp. att. cod. proc. pen., il giudice che l'ha adottata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto competente il Tribunale che aveva revocato due decreti di sequestro preventivo emessi dal Gip e non il PM, cui era stato trasmesso il provvedimento di revoca per l'esecuzione).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 92, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)